venerdì 12 dicembre 2008
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NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI
Art. 1.
(trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare)
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da
parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(piani di zona e demani comunali di aree)
Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e per quelle
acquisite ai sensi degli artt. 27 e 51 della legge 22-10-1971, n. 865, resta fermo il regime
previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'art. 1 della
presente legge.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’art. 1 della presente
legge.
Il primo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’art. 29 della
legge 22 ottobre 1971, n.865, è sostituito dal seguente : “L’estensione delle zone da includere nei
piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e
non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”.
L'art. 26 della legge 22-10-1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto
articolo sono assoggettate al regime previsto dall'art. 35 della legge 22-10-1971, n. 865, salvo
quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso art. 35 per
ciò che concerne i requisiti soggettivi.
Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti
dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22-10-1971, n. 865, e successive modificazioni, si
applica fino alla data dal 31 dicembre 1991.