Vendesi affittasi!

giovedì 17 settembre 2009



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È stata aperta una sezione affittasi e vendesi case nel sito, chi fosse interessato a pubblicare un’inserzione basterà inviare un’ e-mail a casaday.org@gmail.com con foto o in alternativa con il form che trovate di fianco solo testo. Possono essere inserite case in vendita, case in affitto, o case in affitto per vacanze. La sezione è GRATUITA e le inserzioni verranno pubblicate come articoli (proprio come questo che state leggendo). La sezione è aperta anche alle agenzie immobiliari. Sperando di esservi utili ed offrirvi sempre un ottimo servizio.

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Collaborazione

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www.casaday.org cerca dei collaboratori per ampliare i contenuti del sito, in modo da poter dare maggiore risposte a chi visita il sito. Si cercano geometri, architetti, ingegneri, avvocati, amministratori di condominio, ma anche appassionati di giardinaggio. Il lavoro non è retribuito ma verrà creata un’apposita sezione “Chi Siamo” in cui si potrà sponsorizzare il proprio studio e/o il proprio nome. Si vorrebbe creare una lista di persone (massimo 10) che vadano a ricoprire la maggior parte degli argomenti inerenti la casa ed il giardino, ed andare ad interessare tutto o quasi il territorio italiano, quindi nord, centro e sud. Chi fosse interessato può scrivere una e-mail all’indirizzo casaday.org@gmail.com
Vi ringrazio anticipatamente e Vi auguro a tutti buon lavoro

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Vicino stai distante!



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Vicino stammi distante! Questo è ciò che direbbero centinaia e centinaia di famiglie italiane quando si trovano in situazioni in cui i rumori molesti non riescono a fargli godere la propria proprietà in pieno per colpa dei rumori, degli odori, dalle vibrazioni o dai fumi prodotti dal vicino di casa.
Adesso andremo ad analizzare cosa dice la legge in tal caso, e vedere chi ha torto e chi ha ragione, ed anche come si calcola quand’è che viene superata la soglia limite del rumore provocato dal vicino.
È bene ricordare sempre che arrivare alle mani(come spesso mi è capitato di sentire dopo anni di lavoro come geometra)è sempre sbagliato è si passa SEMPRE dalla parte della ragione a quella del torto.
L’art. 844 del codice civile prevede che:

“1° comma
Si possono impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni , i rumori, gli scuotimenti derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità.
2° comma
Nell’applicare tale norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso”

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Quindi secondo la legge non viene vietato a nessuno di produrre rumori, basta che questi rumori non superino la normale tollerabilità
Ma qual è la tua o la mia “Normale Tollerabilità” ?!?
In caso di controversie, il limite viene determinato dal giudice di volta in volta, tenendo conto delle condizioni dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo e delle abitudini della popolazione locale(Cass. N. 6534/85)

Qualora sorga una controversia sul superamento del limite della normale tollerabilità, il giudice affiderà ad un esperto il compito di verificare se il limite sia stato superato o meno.

“Il vicino è troppo rumoroso? I giudici hanno deciso che…
I giudici hanno elaborato un preciso criterio per valutare quali emissioni di rumore debbano essere consentite e quali vietate.
Le immissioni del vicino eccedono la normale tollerabilità se hanno un’intensità che superi di oltre 3 decibel il rumore di fondo. In pratica, il rumore di fondo è una sorta di “tara” che si devono sottrarre quando si debba valutare se le immissioni di rumore siano lecite o meno.
(si sono attenuti al criterio appena esposto il Tribunale di Milano 10/12/1992 ed il tribunale di Monza 4/11/1991)

Ricordiamo sempre che l’estremo massimo in situazioni difficili con il vicino è il tribunale, è il giudice; mai arrivare alle mani o peggio, si passa dalla parte del torto e si passano seri guai!
Un ultima cosa, quando ci so trova come vicino una fabbrica che rispetti la legge (come distanza dal centro abitato ecc.) il giudice, non sempre, ma spesso, darà ragione alla fabbrica, e più che difendere la fabbrica difenderà i suoi lavoratori.

Bene spero di esservi stato utile, continuate a seguirci noi cercheremo sempre di tenervi aggiornati su quello che è “Il Mondo Della Casa”

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Disponibili le Linee Guida per la Certificazione energetica degli edifici

martedì 28 luglio 2009



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Pubblicato l'atteso decreto contenete le Linee Guida nazionali per la Certificazione energetica degli edifici. In questo modo si rende  operativo l'elemento chiave della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo, riguardante la certificazione energetica nell'edilizia.

Così, dal 25 luglio, quando sarà entrata in vigore  la legge,  le unità immobiliari oggetto di compravendita, quelle di nuova costruzione e quelle soggette a ristrutturazione e quelle date in locazione dovranno essere dotate di ACE-Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo le indicazioni contenute negli Allegati dal Decreto.

Le linee guida non sostituiranno le leggi regionali, ma saranno applicate dalle regioni e province autonome che non hanno ancora legiferato in materia, mentre le regioni e le province che hanno già emesso i propri decreti devono attuare un ravvicinamento graduale degli stessi alle nuove linee guida, e fare in modo che essi siano coerenti con i provvedimenti contenuti nell'art. 4 che descrive quali siano gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici.

Sono indicati come elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici:


  • L'efficienza energetica dell'edificio. Sono previste 7 classi che vanno dalla A+ alla G in base ai consumi in termini di kWh/annui al m²;

  • I valori vigenti a norma di legge;

  • I valori di riferimento;

  • Le norme tecniche di riferimento,europee o nazionali;

  • Le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.


Sono inoltre elementi essenziali del sistema di certificazione la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica.  Il certificato, dunque a  differenza dell'attestato, il certificato dovrà essere prodotto da un professionista indipendente rispetto alla progettazione o alla direzione lavori.

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Inoltre:

  • Per gli edifici con dimensioni inferiori ai 3.000 mq sono previsti calcoli semplificati;

  • Sarà possibile certificare in serie gli appartamenti con le medesime caratteristiche;

  • È prevista la possibilità dell'autocertificazione per la classe G.


Infine, nelle disposizioni finali nell'art.6, si legge che gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni e gli attestati emessi finora, invece, rimangono validi un anno dall'entrata in vigore delle Linee guida, quindi fino a luglio 2010.

Gli attestati di certificazione dovranno essere aggiornati ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di:

  • Interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

  • Interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

  • Interventi di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.


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Sul sito www. geometri.info è disponibile il testo del decreto.

Qui trovate il file pdf sulle linee guida

Fonte www.geometri.info

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In arrivo il bonus arredi

In arrivo il bonus arredi


In arrivo il bonus arredi
Con il d.l. 5/2009, il parlamento ho introdotto un provvedimento a favore di chi acquista mobili ed elettrodomestici per arredare immobili da ristrutturare. In questi giorni, con la circolare n. 35/E,  l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sull'agevolazione: una detrazione Irpef del 20%.


CONTRIBUENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

Il bonus riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.

Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su unità immobiliari residenziali (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d).

Pertanto, la detrazione non è concessa in caso di lavori condominiali, interventi di manutenzione ordinaria, realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato.



BENI AGEVOLABILI

La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra disposizione normativa già riconosce la detrazione del 20% (con rottamazione dell’usato. Il bonus arredi e questa detrazione del 20% sono comunque cumulabili.


UN TETTO DI 10.000 EURO

L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro e ripartita in cinque quote annuali. Pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.

Il tetto di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare.

• Se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

• Se il contribuente ha compiuto lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le spese sostenute fino a un massimo di 10.000 euro).


Fonte:

Nuovo Fisco Oggi

geometri.cc

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